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Il Giudice Sportivo dà ragione al Monopoli: la Reggiana esce dalla Coppa Italia

Inflitta la sconfitta per 0-3 a tavolino alla squadra granata. La squalifica non scontata da Kargbo nel 2018 costa cara alla Regia...

09.10.2020 16:20

© Monopoli Calcio

La questione in sospeso tra Monopoli e Reggiana si risolve, come preventivato, a favore dei pugliesi. Il Giudice Sportivo avv. Alessandro Zampone oggi ha infatti accolto il ricorso presentato dai pugliesi il 2 ottobre, decretando l'eliminazione dalla Coppa Italia della Reggiana nonostante la vittoria sul campo per 6-5 dello scorso 30 settembre.

Dall'analisi dei documenti federali è infatti emersa una squalifica pendente non ancora scontata da Augustus Kargbo in seguito alla seconda ammonizione rimediata dall'attaccante classe '99 nell'estate del 2018 nella Coppa Italia di Serie D quando era tesserato per il Roccella. Lo stesso Giudice Sportivo ha ravvisato che l'atleta non ha mai scontato tale squalifica negli anni passati poiché il Crotone, pur avendolo inserito nella distinta della sfide con Arezzo e Sampdoria (agosto 2019), non l'ha mai fatto scendere in campo. La tesi difensiva della Reggiana presentata in data 7 ottobre faceva leva proprio sul fatto che Kargbo non fosse stato inserito nella distinita di gara a causa della squalifica da scontare ma, sottolinea il Giudice Sportivo, tale evenienza non sussiste.

Alla Reggiana è stata dunque inflitta la sconfitta per 0-3 che proietta i pugliesi al terzo turno eliminatorio con il Cosenza il prossimo 28 ottobre e lascia tanto amaro in bocca dalle parti di via Brigata Reggio.


QUI le motivazioni complete del Giudice Sportivo

 

Il Giudice sportivo,


letto il ricorso ritualmente proposto dalla Soc. Monopoli (depositato a mezzo p.e.c. i l 2/1 0/2020 ore 18.26) circa l'irregolare posizione del calciatore Kargbo Augustus, nato i l 24/8/1999, matricola federale 1.01 7.1 34, impiegato dalla Soc. Reggiana, a partire dal 46' minuto di gioco della gara valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020/2021 Reggiana-Monopoli del 30/9/2020 pur non avendo scontato una squalifica inflitta dal Giudice sportivo durante la Competizione Coppa Italia Serie D (C.U. L.N.D. Dip. Interr. n. 1 0 del 5/9/2018) quando era in forza alla società Roccella, dove è rimasto tesserato fino al 9/1/2019 per poi essere trasferito a titolo definitivo alla società Crotone;


comunicata agli interessati la data della pronuncia, stabilita al 9/10/2020, ai sensi dell'art. 67, comma 6 CGS; acquisita la necessaria documentazione dagli Uffici competenti;


viste le osservazioni tempestivamente presentate dalla Soc. Reggiana del 7/10/2020;


ritenuto in via preliminare, che l'errata indicazione di norme del CGS eccepita dalla società resistente nelle proprie osservazioni non è causa di inammissibilità del reclamo, né, tanto meno, della sua improcedibilità o irricevibilità, allorché dal tenore dell'atto, come nel caso di specie, emergano inequivocabilmente l'oggetto e le ragioni della domanda, tenuto conto, peraltro, del principio della effettività della tutela e del giusto processo cui si riferisce i l CGS all'art. 44 (nonché l'art. 2 CGS CONI), e fermo restando il potere del giudice, in particolare in prima istanza, di qualificare giuridicamente la fattispecie anche in difformità rispetto alle norme richiamate dalle parti (iura novit curia).


Rilevato nel merito che il calciatore Kargbo è stato sanzionato con la squalifica per una giornata per "recidiva in ammonizione (II infrazione)" in occasione della gara Roccella - Città di Messina del 2/9/2018 valevole per Coppa Italia Serie D (girone 53, 20 giornata - A), allorché era tesserato per la Soc. Roccella (che veniva eliminata dalla competizione);


che il calciatore in questione, dopo la gara in occasione della quale veniva disposta tale squalifica, è stato trasferito definitivamente alla Soc. Crotone nella seconda sessione di mercato della stessa stagione sportiva 2019;


che nella stagione 2019/2020, come risulta dalla documentazione acquisita dai competenti Uffici, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente (punto B 2. delle osservazioni del 7/1 0/2020), il calciatore è stato inserito nelle distinte delle gare di Coppa Italia disputate dalla società Crotone (senza tuttavia essere impiegato in campo), vale a dire le gare Crotone-Arezzo del 11/8/2019 (secondo turno eliminatorio) e, quindi, Crotone-Sampdoria del 18/8/2019 (terzo turno eliminatorio) in occasione della quale la squadra veniva eliminata dalla competizione;


che, trasferito il 2/9/2019 in prestito alla Reggiana, società appartenente alla Lega Pro, il calciatore non ha preso parte ad alcuna gara della Coppa Italia di competenza poiché la società ne era stata già eliminata.


Considerato che l'art. 1 9.4 CGS stabilisce che le sanzioni di cui all'art. 9.1 , lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni e che l'art. 21.7 CGS - che risponde al principio della certezza della sanzione - stabilisce che la distinzione di cui all'ultima parte dell'art. 1 9.4 ("a tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni") non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte;


che, pertanto, i l calciatore Kargbo avrebbe potuto scontare la squalifica nella Coppa Italia della stagione sportiva 2019/2020 quando era in forza al Crotone che invece inserì il calciatore nelle distinte delle due gare di Coppa Italia, Crotone-Arezzo del 11 /8/201 9 e Crotone-Sampdoria del 18/8/2019, disputate dalla società;


che, infatti, ai sensi dell'art. 21 .2 CGS, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara, pur non venendo impiegato in campo (come è accaduto nelle gare sopra indicate);


che, ad eccezione delle due gare sopra indicate, prima della partita di cui al ricorso le società in forza delle quali il Kargbo ha militato non hanno disputato, con il medesimo calciatore in organico, alcuna gara della competizione Coppa Italia di competenza (sia il Crotone nella stagione 201 8/201 9, al quale venne trasferito nella seconda sessione di mercato, sia la Reggiana presso la quale venne trasferito in prestito 2/9/201 9);


che, pertanto, è evidente la responsabilità della Soc. Reggiana ex art. 1 0.6 lett. a) CGS per aver fatto partecipare alla gara di Coppa Italia Reggiana-Monopoli del 30/9/2020 il calciatore Kargbo benché il medesimo non avesse ancora scontato il turno di squalifica comminatogli con il provvedimento di cui al C.U. L.N.D. Dip. Interr. n. 10 del 5/9/2018.


P.Q.M.


il Giudice Sportivo, disattesa ogni contraria istanza, delibera di infliggere alla Soc. Reggiana la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

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